Articolo 1934 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Competizioni sportive

Dispositivo

Note

(1) Ciò a prescindere dal grado di difficoltà che la competizione sportiva esige.

(2) Se il giudice riduce la somma o rigetta la domanda ma il soggetto, comunque, paga l'intero, torna a ricevere applicazione l'art. 1933 c.c. e colui che ha pagato non può chiedere la restituzione della somma.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5062/2007

2Cass. civ. n. 2194/1977