Articolo 1934 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Competizioni sportive
Dispositivo
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva (1).
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva (2).
Note
(1) Ciò a prescindere dal grado di difficoltà che la competizione sportiva esige.
(2) Se il giudice riduce la somma o rigetta la domanda ma il soggetto, comunque, paga l'intero, torna a ricevere applicazione l'art. 1933 c.c. e colui che ha pagato non può chiedere la restituzione della somma.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 5062/2007
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso. (Rigetta, App. Palermo, 29 Agosto 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5062 del 5 marzo 2007)
2Cass. civ. n. 2194/1977
Le norme del regolamento del concorso pronostici "enalotto", predisposte dall'ente gestore del concorso medesimo ed approvate dalla competente autorità governativa, hanno natura di clausole contrattuali, che vengono accettate dal partecipante al concorso con il solo fatto dell'effettuazione della giocata, presso gli uffici di zona di detto ente, ovvero presso i ricevitori autorizzati. Tale principio opera anche con riguardo alle clausole limitative della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati ai soli casi di dolo e colpa grave (nella specie, per smarrimento delle "schedine-pronostico"), le quali, pertanto, spiegano efficacia contrattuale nei rapporti con il giocatore, senza necessità di approvazione per iscritto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2194 del 28 maggio 1977)