Articolo 1945 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccezioni opponibili dal fideiussore

Dispositivo

Note

(1) Queste eccezioni possono essere volte a paralizzare la pretesa creditoria sia per l'invalidità del rapporto sottostante, ad esempio perchè nullo (v.1939 c.c.), sia per far valere che il fideiussore non è tenuto ad adempiere, ad esempio perchè è pattuito il beneficio di escussione (v.1944, 2 c.c.). Il fideiussore ha l'onere di comunicare al debitore principale che intende pagare per consentirgli, se intende farlo, di comunicargli le eccezioni che potrà sollevare.

(2) Le parti possono attribuire al creditore il diritto a non vedersi opposte eccezioni se non dopo che ha ricevuto l'adempimento: si parla, in tal caso, di clausolasolve et repete(v.1462 c.c.). Inoltre, le parti possono anche convenire che il fideiussore sia tenuto ad adempiere senza poter opporre alcuna eccezione, nè prima nè dopo il pagamento. Ciò configura un contratto atipico (1322, comma 2 c.c.) denominato contratto autonomo di garanzia.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 19693/2022

2Cass. civ. n. 22157/2021

3Cass. civ. n. 16345/2018

4Cass. civ. n. 16213/2015

5Cass. civ. n. 18086/2013

6Cass. civ. n. 7320/2012

7Cass. civ. n. 4830/2010

8Cass. civ. n. 5044/2009

9Cass. civ. n. 14469/2008

10Cass. civ. n. 3179/2008

11Cass. civ. n. 26262/2007

12Cass. civ. n. 5997/2006

13Cass. civ. n. 10400/2002

14Cass. civ. n. 3326/2002

15Cass. civ. n. 3552/1998

16Cass. civ. n. 2262/1984