Articolo 1947 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beneficio della divisione

Dispositivo

Note

(1) La stipula è necessaria in quanto la regola è quella per cui ciascun debitore è obbligato per l'intero debito (1946 c.c.). Il beneficio può essere previsto a favore di tutti i fideiussori o solo di alcuni di essi.

(2) Il beneficio della divisione non opera automaticamente ma solo se ed in quanto viene opposto dal fideiussore.

(3) Tuttavia, secondo alcuni, il fideiussore risponderebbe della insolvenza sopravvenuta dei cofideiussori nel caso in cui il loro rapporto risultasse invalido per nullità del contratto (1418 c.c.) perchè ciò significherebbe invalidità di tale rapporto (v.1939 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16561/2010

2Cass. civ. n. 8605/2004