Articolo 1947 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beneficio della divisione

Dispositivo

Se è stato stipulato il beneficio della divisione (1), ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta (2).

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute [1299] (3).

Note

(1) La stipula è necessaria in quanto la regola è quella per cui ciascun debitore è obbligato per l'intero debito (1946 c.c.). Il beneficio può essere previsto a favore di tutti i fideiussori o solo di alcuni di essi.

(2) Il beneficio della divisione non opera automaticamente ma solo se ed in quanto viene opposto dal fideiussore.

(3) Tuttavia, secondo alcuni, il fideiussore risponderebbe della insolvenza sopravvenuta dei cofideiussori nel caso in cui il loro rapporto risultasse invalido per nullità del contratto (1418 c.c.) perchè ciò significherebbe invalidità di tale rapporto (v.1939 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16561/2010

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16561 del 14 luglio 2010)

2Cass. civ. n. 8605/2004

L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c.; è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1943 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussoriead unum debitumassunte distintamente o per espresso patto; o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1943 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussoresolvenssubentra nel rapporto obbligatorio della stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltantopro quota,come nel caso del regresso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8605 del 6 maggio 2004)