Articolo 1949 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Dispositivo

Note

(1) In generale, la surrogazione presuppone la soddisfazione del creditore che può aversi anche per causa diversa dal pagamento: novazione (1230 c.c.), remissione (1236 c.c.), compensazione (1241 c.c.), confusione (1253 c.c.).

(2) La surrogazione avviene "ex lege", in applicazione di quanto prevede l'art. 1203, n.3 c.c..

(3) La surrogazione avviene sia nei diritti maturati al momento del pagamento sia in quelli sopravvenuti: prima di tutto, il fideiussore è surrogato nello stesso diritto di credito (totale o parziale, a seconda dell'adempimento effettuato) verso il debitore nonchè nelle eventuali garanzie che lo assistono.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 13418/2022

2Cass. civ. n. 4175/2020

3Cass. civ. n. 4175/2018

4Cass. civ. n. 22775/2018

5Cass. civ. n. 22775/2017

6Cass. civ. n. 6451/2007

7Cass. civ. n. 6929/1986