Articolo 1949 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Dispositivo
Il fideiussore che ha pagato il debito (1) è surrogato (2) nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [1955] (3).
Note
(1) In generale, la surrogazione presuppone la soddisfazione del creditore che può aversi anche per causa diversa dal pagamento: novazione (1230 c.c.), remissione (1236 c.c.), compensazione (1241 c.c.), confusione (1253 c.c.).
(2) La surrogazione avviene "ex lege", in applicazione di quanto prevede l'art. 1203, n.3 c.c..
(3) La surrogazione avviene sia nei diritti maturati al momento del pagamento sia in quelli sopravvenuti: prima di tutto, il fideiussore è surrogato nello stesso diritto di credito (totale o parziale, a seconda dell'adempimento effettuato) verso il debitore nonchè nelle eventuali garanzie che lo assistono.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 13418/2022
Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13418 del 28 aprile 2022)
2Cass. civ. n. 4175/2020
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/01/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4175 del 19 febbraio 2020)
3Cass. civ. n. 4175/2018
Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del debitore principale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4175 del 17 ottobre 2018)
4Cass. civ. n. 22775/2018
L'accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l'estinzione dell'ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22775 del 25 settembre 2018)
5Cass. civ. n. 22775/2017
Il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 22775 del 13 luglio 2017)
6Cass. civ. n. 6451/2007
L'istituto dell'avallo è riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, con la conseguenza che è applicabile all'avallo, sia il disposto dell'art. 1949 c.c. che, nel richiamare il più generale principio sancito dall'art. 1203 n. 3 c.c., prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, sia il disposto dell'art. 1954 c.c., che stabilisce che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6451 del 19 marzo 2007)
7Cass. civ. n. 6929/1986
Il fideiussore, che abbia soddisfatto il creditore garantito, può agire in via surrogatoria contro il debitore nei limiti in cui ciò era consentito al creditore stesso, e non anche, pertanto, quando risulti la nullità dell'obbligazione principale, mentre resta in proposito irrilevante un eventuale diverso patto contenuto nel contratto di fideiussione, stante la sua inopponibilità al debitore, estraneo alla relativa stipulazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6929 del 25 novembre 1986)