Articolo 1956 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Dispositivo

Note

(1) La volontà di conferire l'autorizzazione deve essere inequivoca e data di volta in volta ma si discute se possa anche sostanziarsi in comportamenti concludenti. Essa può anche assumere la forma della ratifica, se viene data dopo che il credito è stato concesso.

(2) Il concetto non si riferisce allo stato di insolvenza di cui all'art. 5, comma 2, l.f., ma è integrato anche da un fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere. È comunque necessario che l'insolvenza sia sopravvenuta alla stipula della fideiussione (1936 c.c.).

(3) Tale comma è stato aggiunto dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme relative alla trasparenza delle operazioni bancarie. Prima della modifica la stipula di una fideiussione "omnibus", cioè concessa anche per obbligazioni future, si prestava all'abuso del creditore (di solito una banca) a danno del fideiussore proprio per la presenza di quest'ultimo. La novella normativa, insieme alla previsione di un limite massimo al credito garantito di cui all'art. 1938 c.c., è stata introdotta proprio per evitare tali possibili abusi.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 5017/2023

2Cass. civ. n. 34685/2022

3Cass. civ. n. 26947/2021

4Cass. civ. n. 27932/2018

5Cass. civ. n. 16827/2016

6Cass. civ. n. 4112/2016

7Cass. civ. n. 11979/2013

8Cass. civ. n. 21730/2010

9Cass. civ. n. 10870/2005

10Cass. civ. n. 8995/2003

11Cass. civ. n. 8040/2003

12Cass. civ. n. 7587/2001

13Cass. civ. n. 2141/2000

14Cass. civ. n. 1645/1998