Articolo 1956 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Dispositivo
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore (1), ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (2).
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione (3).
Note
(1) La volontà di conferire l'autorizzazione deve essere inequivoca e data di volta in volta ma si discute se possa anche sostanziarsi in comportamenti concludenti. Essa può anche assumere la forma della ratifica, se viene data dopo che il credito è stato concesso.
(2) Il concetto non si riferisce allo stato di insolvenza di cui all'art. 5, comma 2, l.f., ma è integrato anche da un fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere. È comunque necessario che l'insolvenza sia sopravvenuta alla stipula della fideiussione (1936 c.c.).
(3) Tale comma è stato aggiunto dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme relative alla trasparenza delle operazioni bancarie. Prima della modifica la stipula di una fideiussione "omnibus", cioè concessa anche per obbligazioni future, si prestava all'abuso del creditore (di solito una banca) a danno del fideiussore proprio per la presenza di quest'ultimo. La novella normativa, insieme alla previsione di un limite massimo al credito garantito di cui all'art. 1938 c.c., è stata introdotta proprio per evitare tali possibili abusi.
Massime giurisprudenziali (14)
1Cass. civ. n. 5017/2023
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5017 del 17 febbraio 2023)
2Cass. civ. n. 34685/2022
Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 34685 del 24 novembre 2022)
3Cass. civ. n. 26947/2021
In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.)(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 26947 del 5 ottobre 2021)
4Cass. civ. n. 27932/2018
È applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27932 del 31 ottobre 2018)
5Cass. civ. n. 16827/2016
In tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16827 del 9 agosto 2016)
6Cass. civ. n. 4112/2016
In tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4112 del 2 marzo 2016)
7Cass. civ. n. 11979/2013
In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11979 del 16 maggio 2013)
8Cass. civ. n. 21730/2010
Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21730 del 22 ottobre 2010)
9Cass. civ. n. 10870/2005
In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10870 del 23 maggio 2005)
10Cass. civ. n. 8995/2003
In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche;conosciuto dal creditore) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8995 del 5 giugno 2003)
11Cass. civ. n. 8040/2003
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8040 del 22 maggio 2003)
12Cass. civ. n. 7587/2001
Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7587 del 5 giugno 2001)
13Cass. civ. n. 2141/2000
La posizione del fideiussore è strettamente collegata al rapporto che intercorre tra il debitore principale e il creditore, trattandosi del soggetto che ha il compito di garantire il puntuale adempimento dell'obbligazione garantita. Tale collegamento — che trova riscontro, fra l'altro, nella disciplina di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., anche nella quale incontra tutela l'interesse del fideiussore al recupero delle somme eventualmente versate per il soddisfacimento delle ragioni del creditore — conduce a ritenere in linea di principio di per sé non arbitraria la pretesa del fideiussore di interloquire nella determinazione delle condizioni del prestito garantito, in caso di rinnovazione del prestito medesimo, specie ove, nel frattempo, le passività siano notevolmente aumentate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2141 del 25 febbraio 2000)
14Cass. civ. n. 1645/1998
In tema di «fideiussione» per obbligazioni future e di liberazione del «fideiussore», ciò che conta a norma dell'art. 1956, primo comma non è la contezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì quella del mutamento delle condizioni economiche del medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce rispetto ad altre aperture di credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1645 del 16 febbraio 1998)