Articolo 1962 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Durata dell'anticresi
Dispositivo
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni [191] disp. att.].
Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto [1339] (1).
Note
(1) Oltre alla scadenza del termine, vi sono altre cause estintive, come, ad esempio, il recesso del creditore (1961, comma 3 c.c.) ovvero l'avverarsi di una condizione risolutiva apposta (1353 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 1866/1983
In tema di anticresi, la prevista rinnovabilità del rapporto dopo il primo decennio e l'effettiva sua prosecuzione oltre la durata massima stabilita dall'art. 1962 c.c., nonché l'esistenza di un patto commissorio, non incidono sullo schema legale del contratto né ad esso si propaga l'invalidità di quelle clausole.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1866 del 12 marzo 1983)
2Cass. civ. n. 3406/1977
L'obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietà del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l'eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 936 c.c.–La cessazione dell'anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall'art. 1962 secondo comma c.c., comporta che il protrarsi del godimento dell'immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3406 del 2 agosto 1977)