Articolo 1964 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Compensazione dei frutti con gli interessi

Dispositivo

Note

(1) La norma fa salva l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione.

(2) La norma disciplina la c.d. anticresi compensativa, che si distingue dalla c.d. anticresi estintiva (v.1960 c.c.).