Articolo 1980 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetti della cessione
Dispositivo
Il debitore non può disporre dei beni ceduti (1).
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni (2).
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute [193] disp. att.].
Note
(1) Sui beni viene costituito un vincolo di indisponibilità che, secondo la tesi maggioritaria, è obbligatorio e non reale e, quindi, non è opponibileerga omnesma ha valore solo tra gli stipulanti. Pertanto, se, in violazione del vincolo, il debitore dispone dei beni i creditori cessionari possono agire per il risarcimento dei danni (1223 ss. c.c.), ma non possono ottenere la revoca dell'atto dispositivo.
(2) Pertanto i creditori cessionari non hanno preferenza rispetto ai creditori anteriori non partecipanti al contratto; l'unica posizione di vantaggio è quella che detengono rispetto ai creditori successivi. Tuttavia, questo vantaggio viene meno se questi ultimi procedono a trascrivere il pignoramento sui beni oggetto di cessione prima che sia trascritto il contratto di cessione stesso (2915, comma 1 c.c.).