Articolo 1984 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liberazione del debitore

Dispositivo

Note

(1) In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura unadatio in solutumse il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l'eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198 c.c.).

(2) Ciò costituisce deroga all'art. 1181 c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6022/2014