Articolo 1986 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annullamento e risoluzione del contratto

Dispositivo

Note

(1) Se, invece, la dissimulazione (materiale o giuridica) ha ad oggetto una parte non notevole di beni, i creditori hanno solo diritto al risarcimento dei danni perché avrebbero comunque prestato il proprio consenso, anche se a condizioni diverse (c.d. dolo incidentale,1440 c.c.).

(2) Il comportamento del debitore configura anche un'ipotesi di violazione della buona fede e, quindi, legittima l'azione per responsabilità precontrattuale da parte dei creditori (1337 c.c.).

(3) In particolare, la risoluzione non ha effetto retroattivo, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata.