Articolo 2045 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Stato di necessità

Dispositivo

Note

(1) In ordine a tale presupposto si discute se sia rilevante anche lo stato di necessità putativo, ciò ritenuto erroneamente tale dal soggetto in base a circostanze univoche.

(2) I presupposti affinché ricorra lo stato di necessità sono: un pericolo alla persona (alla sua vita, salute etc.) serio ed attuale (cioè in grado di causare un danno imminente), inevitabile (perché in tal caso deve tenersi la condotta alternativa) ed involontario, in quanto non deve essere ascrivibile al comportamento del danneggiante. Anche in tal caso, inoltre, questo comportamento deve essere proporzionato al pericolo (v.2044 c.c.).

(3) Inoltre, se la situazione di pericolo è stata causata da un terzo, il danneggiato può ottenere, oltre all'indennizzo, anche il risarcimento dal terzo, ma purché ciò non comporti un ristoro maggiore rispetto al pregiudizio subito, perché, altrimenti, si avrebbe indebito arricchimento (2033 c.c.).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 13919/2016

2Cass. civ. n. 23275/2010

3Cass. civ. n. 12100/2003

4Cass. civ. n. 10571/2002

5Cass. civ. n. 12621/1999

6Cass. civ. n. 4029/1995

7Cass. civ. n. 2127/1982

8Cass. pen. n. 2603/1982

9Cass. civ. n. 448/1982

10Cass. pen. n. 7242/1981

11Cass. civ. n. 2238/1981