Articolo 2022 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento

Dispositivo

Note

(1) Si vedano gli articoli 2 e 12, R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e l'articolo198, D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per il trasferimento di azioni.

(2) Ad esempio, se si tratta di azioni societarie, nel libro dei soci. Questa operazione è denominata "transfert".

(3) Se viene rilasciato un nuovo titolo ed il precedente non è ritirato, si hanno due titoli in circolazione. In tal caso, colui che ha chiesto l'emissione del secondo documento è in mala fede se chiede al debitore l'adempimento, proprio perchè sa dell'esistenza di un altro titolo. Però se costui lo trasferisce ad un soggetto che, inbuona fede, ignora l'esistenza del secondo documento e questi chiede l'adempimento, il debitore è tenuto alla prestazione.

(4) In particolare, la certificazione è dell'agente di cambio se il titolo è quotato in borsa.

(5) L'esonero attiene all'osservanza delle regole prescritte dalla norma ma non solleva l'emittente dall'onere di agire con la diligenza ordinaria (1176 c.c.) in ordine ai singoli espletamenti, ad esempio controllare l'identità di chi chiede l'intestazione del titolo a favore di terzi (comma 2).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16164/2024

2Cass. civ. n. 1588/2017

3Cass. civ. n. 8693/2013

4Cass. civ. n. 17088/2008

5Cass. civ. n. 13106/2004

6Cass. civ. n. 1410/1999

7Cass. civ. n. 9314/1995

8Cass. civ. n. 2557/1981

9Cass. civ. n. 1549/1970

Massime notarili correlate (3)