Articolo 2028 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di continuare la gestione

Dispositivo

Note

(1) Se la gestione non è spontanea non si ha la figura in esame ma può aversi mandato (1703 c.c.) se l'affare è giuridico e commissione (1731 c.c.) se è materiale. È discusso se sia spontanea la gestione assunta in esecuzione di una obbligazione naturale (2034 c.c.).

(2) Cioè nella consapevolezza della gestione, dell'altruità e dell'assenza di obbligo.

(3) Se l'interessato è la P.A. questa deve accertare l'utilità della gestione atteso che, a differenza dei privati, essa persegue sempre l'interesse pubblico (97 Cost.).

(4) Si tratta della c.d."absentia domini". La casistica la riconosce sia nell'assenza giuridica che in quella materiale intesa in senso lato quindi, ad esempio, non solo nel caso di abbandono per calamità ma anche assenza per una trasferta di lavoro.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 31662/2024

2Cass. civ. n. 5262/2024

3Cass. civ. n. 2944/2017

4Cass. civ. n. 22302/2016

5Cass. civ. n. 13203/2015

6Cass. civ. n. 12304/2011

7Cass. civ. n. 9269/2008

8Cass. civ. n. 12280/2007

9Cass. civ. n. 18626/2003

10Cass. civ. n. 12102/2003

11Cass. civ. n. 4623/2001

12Cass. civ. n. 3225/1995