Articolo 2065 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Efficacia
Dispositivo
[Le ordinanze corporative [2066] e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi [2063], [2077]; [808] c.p.c.].]