Articolo 2130 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata del tirocinio

Dispositivo

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1944, n. 721.

(2) L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire le capacità professionali per divenire un lavoratore qualificato.All'obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una retribuzione; parallelamente all'onere di apprendere, si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa.Esso si diversifica dal rapporto di addestramento professionale nel quale la causa giuridica è data dall'obbligo di insegnare a dall'onere di apprendere, mentre eventuali ulteriori obblighi sono previsti in maniera secondaria (es. indennità o rimborso spese).