Articolo 2134 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme applicabili al tirocinio

Dispositivo

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni dalle leggi speciali [o da norme corporative] (1).

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 4416/2021

In tema di contratto di apprendistato ex art. 49 della l. n. 276 del 2003, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l'inadempimento del datore di lavoro rivesta un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4416 del 18 febbraio 2021)

2Cass. civ. n. 8564/2018

In tema di contratto di formazione e lavoro, concluso ex art. 16 della l. n. 196 del 1997, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; in questa seconda ipotesi il giudice dovrà valutare la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8564 del 6 aprile 2018)

3Cass. civ. n. 14754/2014

Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14754 del 30 giugno 2014)

4Cass. civ. n. 1380/2006

Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1380 del 25 gennaio 2006)

5Cass. civ. n. 10169/2004

Il D.Lgs. n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilità del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10169 del 26 maggio 2004)