Articolo 2143 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mezzadria a tempo indeterminato
Dispositivo
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi [1630], [2165], [2964].
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.