Articolo 2158 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Morte di una delle parti

Dispositivo

Note

(1) La disciplina dettata dalla L. 3 maggio 1982, n. 203 considera come concessionario l'intera famiglia colonica; di conseguenza, la morte di uno dei suoi membri non fa venir meno il contratto, purché vi sia un superstite che possa prestare il lavoro necessario per coltivazione del fondo.