Articolo 2164 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
Nella colonia parziaria [2080], [2764] il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse [2135], al fine di dividerne i prodotti e gli utili [2141] (1).
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative] (2), dalla convenzione o dagli usi [2187].
Note
(1) Per la misura della percentuale di ripartizione dei prodotti si rimanda all'art. 9, L. 15 settembre 1964, n. 756.
(2) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 15781/2006
I contratti di "colonia ad meliorandum" - che prevedono l'esecuzione di nuove piantagioni, qualora si riferiscano a terreni a cultura agrumicola, sono disciplinati, per le provincie siciliane, dal patto collettivo del 28 febbraio 1938, che stabilisce, per essi, la durata minima di ventinove anni, condizionandone peraltro la validità all'esistenza dell'atto scritto. Ne consegue che, qualora le parti abbiano redatto una scrittura prevedendo l'esecuzione di lavori di trasformazione dei terreni in agrumeto e la costituzione successiva di detta colonia mediante la stipula di regolare atto notarile, ove tale atto non sia stato posto in essere ma il rapporto tra esse sia proseguito per effetto della legislazione vincolistica e della mancata disdetta, detto rapporto può essere correttamente qualificato dal giudice di merito quale "colonia parziaria con clausola migliorataria" e non come "colonia ad meliorandum". (Rigetta, App. Catania, 2 Luglio 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15781 del 12 luglio 2006)
2Cass. civ. n. 16234/2003
Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario (così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l'obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività), sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la coloniaad meliorandumsi caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent'anni e per l'apporto di migliorie con l'impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16234 del 29 ottobre 2003)
3Cass. civ. n. 444/1985
La colonia perpetua, che è un istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La costituzione della colonia perpetua non è più ammessa dall'entrata in vigore del codice del 1865, essendo stata da questo abolita, tuttavia essa è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice del 1865, dato il principio dell'irretroattività della legge, trovando disciplina nella L. 22 luglio 1966, n. 607 in relazione alla normativa dell'art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 444 del 28 gennaio 1985)