Articolo 2168 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Morte di una delle parti

Dispositivo

La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente (1).

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo [2158] [2161], [2162].

Note

(1) La norma rimanda all'applicazione della normativa prevista in materia di contratto di mezzadria.