Articolo 2171 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Nella soccida [2170] semplice [2181], [2184], [2185], [2186] il bestiame (1) è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo [2181] (2).

Note

(1) Esso costituisce il bene principale dell'organizzazione produttiva.

(2) La stima determina la consistenza del bestiame, al fine di raffrontare i capi di bestiame conferiti all'inizio della soccida con quelli finali, nonchè di valutare il bene di cui il soccidante diviene custode durante il rapporto.