Articolo 2184 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Dispositivo

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi [2170], [2171], [2178], [2183].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.