Articolo 2188 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Registro delle imprese

Dispositivo

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083], [2135], [2136], [2195], [2200], [2201], [2202], [2205], [2250], [2251], [2296], [2297], [2298], [2306], [2307], [2312], [2317], [2329], [2493], [2502], [2520], [2556], [2559], [2612], [2845], [2949] (1).

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico [100], [101] disp. att.].

Note

(1) Il registro delle imprese è stato istituito con l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580.