Articolo 2207 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modificazione e revoca della procura

Dispositivo

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396] (1).

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [19], [2193], [2298], [2384].

Note

(1) La norma richiama la disciplina prevista dall'art. 1396 per la rappresentanza in generale, dalla quale si differenza per la forma di pubblicità, ai fini dell'opponibilità ai terzi: pubblicità legale per l'art. 2207 e pubblicità di fatto per l'art. 1396.