Articolo 2212 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Dispositivo
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495], [1512].
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77], [669] c.p.c.] nell'interesse dell'imprenditore [1745], [2905].