Articolo 2219 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Tenuta della contabilità

Dispositivo

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710] (1).

Note

(1) L'art. 2710 prevede che i libri contabili e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmenti tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio di impresa.