Articolo 2223 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prestazione della materia

Dispositivo

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470], [1658].