Articolo 2226 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Difformità e vizi dell'opera

Dispositivo

Note

(1) L'accettazione fa sorgere il diritto al compenso e determina il passaggio di proprietà dell'opera, se la materia è fornita dal prestatore; invece, se la materia è fornita dal committente, la proprietà dell'opera gli spetta fin dal suo sorgere.

(2) Il rinvio all'art. 1668 consente al committente di scegliere tra i seguenti rimedi:a) l'eliminazione dei vizi e delle difformità a spese del prestatore d'opera;b) la riduzione proporzionale del prezzo;c) la risoluzione se l'opera è inadatta alla sua funzione.Oltre al diritto al risarcimento del danno in caso di colpa del prestatore.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 29331/2024

2Cass. civ. n. 19979/2024

3Cass. civ. n. 8058/2023

4Cass. civ. n. 27370/2021

5Cass. civ. n. 10057/2019

6Cass. civ. n. 15502/2018

7Cass. civ. n. 4908/2015

8Cass. civ. n. 682/2006

9Cass. civ. n. 15781/2005

10Cass. civ. n. 3295/2003

11Cass. civ. n. 2724/2002

12Cass. civ. n. 1874/2000

13Cass. civ. n. 8033/1993

14Cass. civ. n. 12820/1992