Articolo 2228 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Dispositivo

Note

(1) L'impossibilità può essere soggettiva quando riguarda una delle parti del contratto e determina l'estinzione perché è determinante la persona, e nessun altro potrebbe completare l'opera; o oggettiva quando rende impossibile la prosecuzione dell'opera.

(2) La sospensione dei lavori per contrarietà del progetto al regolamento edilizio costituisce un'ipotesi di causa oggettiva, imputabile al committente dell'opera e quindi non sarà invocabile la norma in commento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 16768/2015

2Cass. civ. n. 1312/1978