Articolo 2577 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contenuto del diritto

Dispositivo

L'autore ha il diritto esclusivo [2563], [2569], [2581], [2584], [2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [2579], [2582] (1).

Note

(1) La violazione del diritto d'autore determina l'applicazione di sanzioni civili e penali a carico del soggetto contraffattore.