Articolo 2582 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ritiro dell'opera dal commercio
Dispositivo
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio [2579], salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.