Articolo 2584 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto di esclusività
Dispositivo
Chi ha ottenuto un brevetto (1) per un'invenzione industriale [2424], n.4] ha il diritto esclusivo [2563], [2569], [2577], [2592] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Note
(1) Bisogna distinguere il diritto al brevetto, ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all'inventore o a colui che a titolo derivato ha acquistato l'invenzione, dal diritto sul brevetto, ossia la facoltà esclusiva di attuare e godere dell'invenzione per chi ha brevettato.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 21123/2023
In tema di modello comunitario, il danno provocato dalla commercializzazione di prodotti in violazione della privativa non può ritenersi "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito connesso alla distorsione della concorrenza, comunque da eliminare, richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21123 del 19 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 17791/2015
In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17791 del 8 settembre 2015)