Articolo 2587 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Brevetto dipendente da brevetto altrui

Dispositivo

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [2590], [2591].