Articolo 342 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Dispositivo

Note

(0) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

(1) Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 (ed unitamente al successivo, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"). In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale.La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bisc.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica).

(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003 n. 304.

(3) Non integreranno la condotta pregiudizievole i singoli episodi compiuti in un lasso di tempo ampio. Tipicamente si riscontrano ordini di allontanamento (anche emessiinaudita altera parte) nei frequenti casi di aggressioni ed insulti che possano pregiudicare lo sviluppo morale ed educativo dei figli.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 29492/2017

2Cass. civ. n. 15482/2017

3Cass. civ. n. 208/2005