Articolo 2268 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Escussione preventiva del patrimonio sociale
Dispositivo
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [1294], [1944], [2267], [2304].
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 18185/2006
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa esecuzione di detto patrimonio, previsto dall'art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18185 del 18 agosto 2006)
2Cass. civ. n. 18653/2004
Il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci che la società possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18653 del 16 settembre 2004)
3Cass. civ. n. 12310/1999
In presenza di una cessione, da parte di una società di persone, della propria azienda ad altro soggetto, senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all'azienda ceduta, la determinazione di una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti, non determina a favore del socio illimitatamente responsabile della società cedente una estensione del beneficio della preventiva escussioneexartt. 2268 e 2304 c.c., di modo da abilitarlo ad opporre al creditore che gli richiede il pagamento non solo l'operatività di tale beneficio con riguardo al patrimonio della società cedente, ma anche con riferimento al patrimonio del cessionario, atteso che il suddetto beneficio concerne solo il rapporto tra il socio e la società cui partecipa e tenuto conto, d'altro canto, che la solidarietà non implica che tutti i condebitori siano tenuti nella stessa posizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12310 del 5 novembre 1999)
4Cass. civ. n. 11921/1990
Ilbeneficium excussionissi atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c.c.) o di società semplice (art. 2268) — la cui disciplina si applica anche alle società di fatto — poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11921 del 15 dicembre 1990)