Articolo 2282 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ripartizione dell'attivo

Dispositivo

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni [2263], [2265].

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti [2253].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 511/1970

Nello scioglimento di una società semplice i soci hanno diritto alla ripartizione di somme in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, solo dopo che, estinti i debiti sociali e destinato il residuo attivo al rimborso dei conferimenti, vi sia ancora una eccedenza attiva da ripartire.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 511 del 4 marzo 1970)