Articolo 2282 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ripartizione dell'attivo
Dispositivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni [2263], [2265].
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti [2253].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 511/1970
Nello scioglimento di una società semplice i soci hanno diritto alla ripartizione di somme in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni, solo dopo che, estinti i debiti sociali e destinato il residuo attivo al rimborso dei conferimenti, vi sia ancora una eccedenza attiva da ripartire.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 511 del 4 marzo 1970)
Massime notarili correlate (2)
Prosecuzione da parte dell’unico socio superstite in società personali nella attività d’impresa
In caso di società di persone con unico socio superstite, sia prima che dopo il decorso dei sei mesi di cui all’articolo 2272 cod. civ., la assegnazione allo stesso della azienda, perché possa “proseguire” individualmen...
Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, comma 1, c.c.
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