Articolo 2296 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicazione

Dispositivo

Note

(1) Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell'art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero).

(2) Ai sensi dell'art. 2630, la violazione di un simile obbligo è sanzionata anche penalmente.

Massime notarili correlate (2)