Articolo 2296 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pubblicazione

Dispositivo

L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione (1), a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188,2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33,2200,2297,2330].

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330] (2).

Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].

Note

(1) Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell'art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero).

(2) Ai sensi dell'art. 2630, la violazione di un simile obbligo è sanzionata anche penalmente.