Articolo 2296 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicazione
Dispositivo
L'atto costitutivo della società [2330] con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autenticata [2703] di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione (1), a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188,2506] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [33,2200,2297,2330].
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo [2330] (2).
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il [def ref=2615]notaio [2626].
Note
(1) Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero, i termini suddetti decorrono dalla data del deposito a norma dell'art. unico L. 13 marzo1980, n. 73 (Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero).
(2) Ai sensi dell'art. 2630, la violazione di un simile obbligo è sanzionata anche penalmente.
Massime notarili correlate (2)
Società di persone - dichiarazione di recesso - pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale a cura del socio receduto - ammissibilità
La dichiarazione di recesso nelle società di persone, anche nel caso di recesso attuato per giusta causa, è fattispecie negoziale unilaterale, la cui pubblicità nel Registro delle Imprese può essere richiesta anche dall...
Iscrizione nel registro delle imprese
L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizion...