Articolo 2299 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sedi secondarie

Dispositivo

Note

(1) Le sedi secondarie non rilevano come autonomi centri di imputazione giuridica, bensì quale manifestazione del vincolo organico sussistente tra l'impresa e le sue ramificazioni.Da ciò consegue che ogni attività svolta dal preposto alla sede secondaria farà comunque capo all'impresa nella sua globalità.

(2) Comma abrogatoexart. 33, L. 24 novembre 2000, 340 (Legge di semplificazione 1999).