Articolo 2301 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di concorrenza
Dispositivo
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente [2595] con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente [2291], [2318], [2462] (1).
Il consenso si presume [2727], se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo [2286] [2390] (2).
Note
(1) Il divieto di concorrenza è operante finchè una persona riveste la qualità di socio, salvo le parti non pattuiscano di estendere il divieto anche dopo il recesso del socio dalla società.
(2) La violazione del divieto può comportare l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2286.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 3865/2020
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3865 del 17 febbraio 2020)
2Cass. civ. n. 10715/2016
Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10715 del 24 maggio 2016)
3Cass. civ. n. 1301/1990
Il consenso degli altri soci all'attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, perfacta concludentia. (Nella specie, collaborazione professionale prestata per il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale del socio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1301 del 21 febbraio 1990)
4Cass. civ. n. 2176/1977
Qualora il socio di una società in nome collettivo incorra in violazione del divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 primo comma c.c., la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni, ai sensi del terzo comma della norma medesima, spetta esclusivamente alla società, e non, quindi, al singolo socio. Questo principio opera anche nel caso di società formata da due soli soci, ovvero di società messa in liquidazione, in quanto pure in tali ipotesi non viene meno l'autonomia della società stessa, quale entità distinta dai soci, con un proprio patrimonio e con una propria capacità di agire a tutela del medesimo, a mezzo dei legali rappresentanti (nel caso di liquidazione, a mezzo dei liquidatori ai sensi dell'art. 2310 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2176 del 27 maggio 1977)
5Cass. civ. n. 1977/1973
L'attività concorrenziale del socio di una società in nome collettivo può costituire violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. anche quando si concreta nella costituzione, da parte del socio stesso, di una società a responsabilità limitata con identico oggetto, della quale egli assuma la titolarità esclusiva del capitale e la qualità di amministratore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1977 del 9 luglio 1973)
6Cass. civ. n. 3869/1968
Legittimata a proporre l'azione prevista dall'art. 2301 c.c. (risarcimento di danni per illecita concorrenza) è unicamente la società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3869 del 3 dicembre 1968)