Articolo 2333 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Programma e sottoscrizione delle azioni

Dispositivo

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [2339], n. 3] sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo [2328] e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [2335], n. 3, [2340], [2341] e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate [2703] dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata [1350], n. 13, [2703]. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.