Articolo 2338 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligazioni dei promotori
Dispositivo
I promotori sono solidalmente responsabili [1292] (1) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società [2331].
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea [2335].
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni [2439].
Note
(1) v. nota 1 dell'art. 2331.