Articolo 2343 ter Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Dispositivo
(1)Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo [2343], primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo [2343], primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (3).
Note
(1) Articolo aggiunto con D. lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) D. lgs. 29 novembre 2010, n. 224.
(3) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) D. lgs. 29 novembre 2010, n. 224.
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