Articolo 2350 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Dispositivo
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione [2262], [2354], n. 4, [2433], salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo [2447], la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2959/1993
In tema di società per azioni, il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all'interesse della società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2959 del 11 marzo 1993)