Articolo 2356 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Dispositivo

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [2023], [2354], n. 4] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti [1838], [2344], per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento [1534], [2355], [2355] nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa [2472].