Articolo 2358 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Altre operazioni sulle proprie azioni
Dispositivo
La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.
Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.
Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.
In deroga all'articolo [2357], quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo [2357] e [2357] l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo [2437], secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.
L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo on può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo [2357]. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.
Resta salvo quanto previsto dagli articoli [2391] e [2501].
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 22772/2025
L'art. 2358 c.c., avente ad oggetto "Altre operazione sulle proprie azioni", nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 142/2008, salve le condizioni ivi previste, trova applicazione anche nei confronti delle società cooperative assimilate alle spa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22772 del 6 agosto 2025)
2Cass. civ. n. 372/2025
Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 372 del 8 gennaio 2025)
3Cass. civ. n. 5264/2024
L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. Ciò giustifica l'estensione della nullità ai patti funzionali all'acquisto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5264 del 28 febbraio 2024)
4Cass. civ. n. 28148/2023
In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28148 del 6 ottobre 2023)
5Cass. civ. n. 15398/2013
In tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15398 del 19 giugno 2013)
6Cass. civ. n. 123/1970
L'espressione «far prestiti» usata dall'art. 2358 c.c. deve intendersi tanto nel generico significato di obbligarsi ad una prestazione, quanto nel senso tecnico di dare a mutuo. A questo ultimo va accomunata la fideiussione, nel senso che, come appare vietato alle società il credito di danaro per l'acquisto delle proprie azioni, così è da ritenere vietato anche il credito di firma.–La deliberazione sociale avente ad oggetto la conclusione degli atti vietati dall'art. 2358 c.c. è affetta da illiceità, e la nullità può essere fatta valere anche dopo che sia decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 123 del 21 gennaio 1970)
Massime notarili correlate (6)
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