Articolo 2382 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Dispositivo

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [28], [29] c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2380]; [32] c.p.].

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25050/2021

Nella società a responsabilità limitata, il fallimento dell'amministratore non comporta la decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25050 del 16 settembre 2021)

2Cass. civ. n. 18904/2013

La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, riguardo ad essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18904 del 8 agosto 2013)

3Cass. civ. n. 22280/2006

Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità legata alla carica di amministratore di una società per azioni prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente la nomina, essendo indispensabile, per la costituzione del rapporto di amministrazione, l'accettazione del nominato, cui fa espresso riferimento l'art. 2385 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22280 del 17 ottobre 2006)

4Cass. civ. n. 12820/1995

I soci di una società per azioni hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell'art. 2382 c.c., ma la permanenza in carica degli amministratori non può dipendere dalla mera volontà dei soci espressa uti singuli, atteso che la norma che riserva all'assemblea la nomina e la revoca degli amministratori è inderogabile e che le deliberazioni dell'assemblea debbono essere inderogabilmente prese con l'osservanza del metodo collegiale. (Nella specie, una clausola dello statuto stabiliva che «sono eleggibili alla carica di amministratori, oltre che i legali rappresentanti di ciascun socio, anche coloro che a ciò sono stati espressamente delegati con il rispetto delle forme statutarie vigenti per ciascun socio» ed altra clausola prevedeva che «decadono dalla carica gli amministratori che abbiano perduto la qualità di rappresentanti legali dei soci o rispetto ai quali sia stata revocata nelle forme proprie di ciascun socio la delega ad amministrare»).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12820 del 14 dicembre 1995)