Articolo 2391 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Operazioni con parti correlate
Dispositivo
Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione (1).
I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.
La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9 quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:
a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;
b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole (1);
c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo [2391], e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.
Note
(1) I commi 1 e 3, lettera b) sono stati modificati dall'art. 4, comma 3, lettera c) della L. 5 marzo 2024, n. 21.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8440/2024
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sussiste la violazione degli obblighi di informativa al pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 5, commi 1, 3, 6, del regolamento sulle operazioni con parti correlate (emanato con delibera Consob n. 17221 del 2010 attuativo dell'art. 2391-bis c.c.) allorquando le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate non siano adottate in una fase anteriore a quella della delibera dell'organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente emittente quotato in borsa; ciò in quanto la disciplina persegue l'obiettivo, fissato dall'art. 2391-bis c.c., di assicurare la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, dando la prevalenza alla sostanza dei rapporti rispetto alla loro forma giuridica, nell'ottica della tutela del mercato e degli investitori.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la sussistenza formale della violazione poiché, al momento dell'approvazione della delibera, la parte correlata, che aveva proposto l'operazione, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente con effetto immediato, senza che tuttavia la società avesse adottato nell'immediatezza regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione approvata).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8440 del 28 marzo 2024)
Massime notarili correlate (2)
Poteri informativi dei singoli amministratori di s.p.a. non quotata
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