Articolo 2408 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Denunzia al collegio sindacale

Dispositivo

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea [2406].

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale****o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo [2406], convocare l'assemblea [2364], n. 4, [2366]. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.