Articolo 2414 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione delle garanzie

Dispositivo

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime [2414], n. 5, [2831] (1).

Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo [2414].

Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime (2).

Note

(1) Non viene più fatto riferimento alla deliberazione assembleare di emissione, essendo ora la decisione rimessa agli amministratori.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13 comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.