Articolo 2416 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Dispositivo

Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli [2377] e [2379]. Le percentuali previste dall’articolo [2377] sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.